Green Pass 21: come funziona, chi lo deve usare e come si usa.
Green Pass 21: come funziona, chi lo deve usare e come si usa secondo le ultime indicazioni governative. A scuola, nel lavoro, nei trasporti e nel tempo libero.
Il GREEN PASS è un documento ufficiale, rilasciato dalle Regioni, che attesta: (1) l’avvenuta vaccinazione; (2) certifica l’avvenuta malattia Covid-19; (3) certifica un tampone negativo.
Per arginare le continue ondate delle varianti e l’inarrestabile diffusione del virus e indurre nella popolazione una risposta immunitaria
efficace contro SARS-CoV-2 è in atto una delle più massicce e capillari campagne vaccinali della storia a dimostrazione della quale si è deciso di fornire, da parte delle autorità sanitarie, una certificazione di avvenuta vaccinazione o per coloro che hanno avuto la malattia, di pregressa guarigione.
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A chi viene rilasciato e quanto dura
Il GREEN PASS è un documento ufficiale rilasciato dallle Regioni: (1) alla persona vaccinata contro il Covid; (2) alla persona guarita dal Covid; (3) alla persona che ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico. Sono stati inseriti anche con i tamponi salivari molecolari.
La durata del documento è di 12 mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid, dimostrata con tampone molecolare negativo o dall’avvenuta vaccinazione.
Per il caso di tampone molecolare o antigenico negativo, il certificato GREEN PASS ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test.
I costi calmierati dei test per ottenere il green pass
Il decreto legislativo del 9/9/21 prevede che presso le farmacie aderenti, il prezzo del test antigenico rapido a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sia di 8 euro, mentre per gli over 18 il prezzo è fissato a 15 euro fino al 30 novembre 2021;
Come scaricare il green pass
Il GREEN PASS “provvisorio” viene generato automaticamente e quindi scaricato dalla Piattaforma nazionale -Dgc ed è valido dal 15° giorno successivo alla prima dose di vaccino fino alla data della seconda dose. Il GREEN PASS “definitivo” dopo la seconda dose di vaccino viene rilasciato entro 24/48 ore dalla somministrazione ed è valido per 12 mesi.
La “piattaforma nazionale” in automatico, dopo aver generato il Green Pass, invia un codice “authcode” ai recapiti mail o tramite sms di ciascuna persona, per scaricare il documento. Una volta ricevuto il codice personale, con i dati presenti sulla propria Tessera Sanitaria, si può scaricare la Certificazione GREEN PASS tramite il sito www.dgc.gov.it o attraverso la App Immuni.scaricata sul cellulare. Oppure, è possibile scaricare il certificato se si è in possesso di Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE) attraverso l’applicazione IO, oppure si può accedere al fascicolo sanitario elettronico regionale sempre utilizzando lo Spid.
In caso di mancato arrivo di sms o email, è possibile recuperare comunque il “codice authcode personale” sul sito www.dgc.gov.it per poter scaricare il green pass dallo stesso sito con Tessera Sanitaria.
IN CASO DI DIFFICOLTA’ se serve assistenza per arrivare a scaricare il Green Pass si può contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 oppure scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it.
GREEN PASS e bambini
Il green pass non è richiesto sotto i 12 anni di età. Gli under 12 possono entrare ovunque senza mostrare alcun documento. Ricordiamo che sotto i 12 anni ancora non è disponibile alcuna vaccinazione. Quindi no GREEN PASS e no tamponi.
ESENZIONE dal GREEN PASS (ministero salute)
Sono esenti tutti i soggetti sotto i 12 anni. Sono esenti tutti i soggetti a cui viene rilasciata idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute». Il “certificato medico di esenzione” alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 viene rilasciato nel caso in cui la persona debba “omettere o differire” la vaccinazione per condizioni cliniche documentate. In questi casi la vaccinazione è “controindicata” in maniera permanente o temporanea. La certificazione per il momento potrà avere una validità massima fino al 30 settembre 2021 e servirà per accedere a tutte le attività che richiedono l’obbligo di mostrare il green pass.
Chi ottiene l’esenzione dalla effettuazione di vaccinazione deve continuare a mantenere le misure di prevenzione utilizzando le mascherine, il distanziamento dalle persone, lavaresi le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi. Ossia tutti quei comportamnti che evitano il contatto con il virus.
In quali luoghi pubblici non è necessario il green pass?
No green pass in negozi, farmacie, supermercati, ma anche nei bar e ristoranti all’aperto, dove si potrà pranzare o cenare liberamente; No nelle piscine all’aperto. No green pass nelle chiese.
No green pass se ristoranti e bar degli alberghi sono esclusivamente a disposizione dei clienti interni; mentre la certificazione sarà richiesta se la ristorazione è disponibile anche al pubblico esterno.
SI green pass nei servizi di ristorazione (ristoranti e bar) per il consumo al tavolo al chiuso, quindi all’interno del locale. No per le consumazioni negli spazi esterni. I ristoranti degli alberghi chiederanno il GREEN PASS solo ai clienti esterni.
GREEN PASS per assistere a uno spettacolo o visitare una mostra.
E’ necessario mostrare il green pass per accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi, competizioni sportive (partite di calcio o altri sport) e per entrare in un museo o in altri luoghi di cultura. Occorre mostrare il green pass per visitare una mostra.
GREEN PASS per piscine o palestre e locali sportivi al chiuso.
C’è l’obbligo di green pass al chiuso per palestre, piscine, centri per sport di squadra, nei centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, oltre che per tutti gli sport di squadra al chiuso. Per l’attività sportiva all’esterno di locali non è richiesto mostrare il Green Pass
GREEN PASS per convegni, fiere e concorsi.
C’è l’obbligo di mostrare il green pass per partecipare a sagre, fiere, convegni, congressi sempre al chiuso. Anche nei centri termali o parchi di divertimento sempre al chiuso. L’obbligo di mostrare green pass vale per la partecipazione a concorsi pubblici e a incontri e congressi in luoghi chiusi.
GREEN PASS per le mense aziendali
SI green pass all’ingresso delle mense aziendali e dei locali di ristorazione. L’obbligo del green pass riguarda commensali e dipendenti che dovranno essere controllati da apposito personale.
GREEN PASS a scuola
SI GREEN PASS, in base al d.l. 9/9/21, da parte di chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Tutti coloro, compresi lavoratori esterni, che accedono ai locali scolastici sono tenuti ad avere il green pass. Deve essere in possesso del green pass sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di pulizia.
SI GREEN PASS per i genitori degli alunni che accedono ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa. Devono avere la certificazione di avvenuta vaccinazione o malattia. I genitori che entrano a scuola per colloqui con i docenti, o anche per firmare una giustificazione, o portare un libro dimenticato o per accompagnare il figlio a scuola.
No GREEN PASS per gli studenti. Gli studenti possono accedere alle aule scolastiche ed alla scuola in genere senza green pass, ma con il rispetto delle regole comuni: indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di almeno un metro. La mascherina non è obbligatoria nelle classi dove tutti gli studenti sono vaccinati.
Si GREEN PASS per gli studenti degli Istituti tecnici superiori (Its); per gli studenti che frequentano università, conservatori e accademie.
Il decreto legge 9/9/21 prevede l’obbligo del green pass al tutto il personale scolastico e agli allievi degli Istituti tecnici superiori.
L’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, asili, nidi ed altre istituzioni scolastiche equiparate rendono obbligatoria la presentazione del GREEN PASS.
Gli esoneri del green pass nella scuola
Sono esonerati a presentare il green pass per entrare in tutte le scuole di ogni ordine e grado gli studenti ed i soggetti con certificato medico di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciato secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute.
Sanzioni per chi entra a scuola senza green pass
Chi entra a scuola senza green pass pur avendone l’obbligo è soggetto ad una sanzione da 400 a mille euro. I docenti che non mostrano il green pass hanno una sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni di mancata dimostrazione, della sospensione dello stipendio.
Devono controllare il green pass i dirigenti scolastici e i datori di lavoro delle aziende scolastiche private. Le sanzioni da 400 a mille euro sono previste sia per chi non ha il pass sia per i dirigenti e i datori di lavoro che non hanno controllato in modo adeguato o che hanno consentito l’accesso a chi non aveva il green pass.
TRASPORTI
GREEN PASS sui treni e trasporto urbano
Si GREEN PASS obbligatorio dal 1° settembre 2021 sui treni ad alta velocità, intercity, intercity notte. La verifica viene effettuata dagli addetto alle ferrovie e dal capo treno.
No GREEN PASS sui mezzi del trasporto pubblico locale: metropolitane, autobus o tram.
GREEN PASS su navi
Si GREEN PASS su navi e traghetti interregionali. No green pass sui collegamenti marittimi locali delle isole e nello Stretto di Messina in quanto si tratta di trasporto pubblico locale.
GREEN PASS in aereo
Sì GREEN PASS sui voli internazionali (OBBLIGO di ciclo vaccinale completo), e sulle tratte di collegamento aereo interne (basta aver fatto da quindici giorni la prima dose).
GREEN PASS per rientrare dall’estero in Italia
Per entrare in Italia dai paesi europei il GREEN PASS EU del viaggiatore deve attestare: (1) aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-Sars-Cov-2 da almeno 14 giorni; (2) essere guarito dal Sars-CoV-2; (3) aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo.
I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema):
– Comirnaty di Pfizer-BioNtech,
– Moderna,
– Vaxzevria (AstraZeneca),
– Janssen (Johnson & Johnson).
Per i viaggi dall’Italia ai Paesi Ue e dell’area Schengen è necessario esibire il green pass rilasciato dopo aver completato il ciclo vaccinale (non basta la prima dose) oppure dopo essere risultati negativi al tampone.
GREEN PASS su autobus di linea
Si GREEN PASS per chi viaggia nelle tratte che collegano due o più regioni o che effettuano percorsi turistici più lunghi. L’obbligo è esteso anche per servizi di noleggio con conducente nelle tratte interregionali.
GREEN PASS nelle RSA
Dal 10 ottobre prossimo sarà obbligatorio vaccinarsi e quindi mostrare il GREEN PASS per tutti i dipendenti delle Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali dedicate ad anziani non autosufficienti), compresi gli amministrativi e gli addetti alla mensa. In precedenza l’obbligo vaccinale era per medici e infermieri. L’obbligo è esteso quindi a chiunque frequenti le RSA.
Sanzioni per chi non rispetta le regole nelle Rsa
Tutto il personale che lavora nelle Rsa dovrà essere vaccinato e presentare il GREEN PASS. A chi non avrà effettuato la vaccinazione obbligatoria sarà applicata una sanzione che va da 400 a mille euro. La sanzione sarà applicata ai lavoratori, ma anche ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli. Al personale che continua a non essere in regola si applica la sanzione aggiuntiva della sospensione dello stipendio dopo cinque giorni. Le verifiche spettano ai responsabili delle Rsa e ai datori di lavoro.
UNIVERSITÀ
GREEN PASS per accedere nelle strutture universitarie.
Sì GREEN PASS per d.l. 9/9/21 per chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale universitario. Anche il personale delle mense e gli addetti alle pulizie oltre che per i docenti e il personale amministrativo.
Sì GREEN PASS per tutti gli studenti.
Controlli nelle università
I Rettori e loro delegati delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate da ciascuna Università. Se si accede alle strutture universitarie per motivi di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
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