D.Lgs 81/2008, TITOLO X: “Rischi biologici ed ambientali in corso di viaggio”, per le aziende che inviano personale all’estero.
Tutte le aziende:
- si devono adeguare alla legge sulla sicurezza sul lavoro;
- devono tutelare il “datore di lavoro” – ossia l’A.D. aziendale – da qualsiasi responsabilità legale derivante dalle disposizioni di legge in materia sanitaria per il personale aziendale in missione in ogni area del mondo;
- hanno l’obbligo di tutelare il proprio personale in missione:
- effettuando una valutazione dei rischi biologici ed ambientali;
- informando e formando sui rischi e sul giusto comportamento da adottare;
- proponendo protocolli preventivi per la tutela della salute.
- richiedono ai propri medici competenti:
- di valutare obiettivamente le situazioni di rischio biologico, nelle aree di missione, fornendo una valutazione reale de rischio collegato alle variazioni ambientali e meteorologiche;
- di informare correttamente sulla reale presenza di malattie e situazioni di rischio che possono compromettere la salute e adeguate norme comportamentali per evitare il contagio o lo stato di malattia;
- di effettuare consulenze che informino e formino il personale in missione sui rischi e sui comportamenti;
- di gestire la documentazione clinica specifica pre-viaggio, le problematiche sanitarie in loco, i controlli e la gestione dei casi al rientro.
Per facilitare il lavoro del medico aziendale e adeguare agli standard internazionali le aziende all’estero si propone a favore delle “Aziende”:
- una attività di consulenza riguardante “servizi sanitari di medicina internazionale”;
- una assistenza alla azienda per la gestione del personale – prima – durante e dopo – i viaggi;
- un programma di prevenzione e copertura vaccinale per il personale in partenza.